Datore di Lavoro - Sarzana

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Datore di Lavoro

Struttura
Il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza, con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.
L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 illustra gli obblighi, non delegabili, del datore di lavoro che sono:

  • la Costituzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), e conseguente nomina del responsabile (R.S.P.P.);
  • la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR).

I compiti del Datore di Lavoro, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori sono:

  • nominare il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
  • nominare il Medico Competente (M.C.) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
  • designare gli addetti alla gestione delle emergenze, individuando i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso;
  • valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure ed i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure;
  • contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all’interferenza del proprio ambiente di lavoro con quelle di ditte esterne, chiamate a svolgere un lavoro in appalto interno;
  • organizzare e gestire le situazioni di emergenza;
  • effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica);
  • formare  tutti i lavoratori, i preposti e i dirigenti;
  • assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza (RSPP, ASPP, e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, ove presente;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La Funzionalità e Sicurezza dei Laboratori
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