Tribunali Palazzi di giustizia - Toscanaweb.eu

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ISTITUZIONI
IL TRIBUNALE
Il Presidente del tribunale è il magistrato preposto a capo di un determinato tribunale giudiziario, pertanto assume la relativa funzione direttiva giudicante di primo grado. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono attribuite al Presidente della corte di appello.
Il termine latino, da cui deriva l’italiano "tribunale", indicava in origine la tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia. Nell’ordinamento giudiziario italiano il tribunale identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado). Nel campo civile tratta tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. E’ inoltre sempre competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile.
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IL TRIBUNALE

Il termine giudice (dal latino iudex ), in diritto, ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario).


La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie – di ampio spessore oppure minute.


"Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti."

(Carlo Alberto dalla Chiesa)
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